Articolo 78, comma 2, lett. d).
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.
Articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Contenuto creato il 01-08-2022 aggiornato al 27-09-2023
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.