Personale
Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
dott.ssa Carlà Daniela
Contatti
Altri dati
Estremi atto di nomina o proclamazione
Presidente del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Compensi connessi alla carica
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Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi
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Allegati

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Altre informazioni
La dott.ssa Daniela Carlà, dirigente di prima fascia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, collocata fuori ruolo, già componente effettivo, è nominata presidente del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a decorrere dal 24 settembre 2019 fino alla naturale scadenza del mandato in corso.
La dott.ssa Daniela Carlà, dirigente di prima fascia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, collocata fuori ruolo, già componente effettivo, è nominata presidente del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a decorrere dal 6 agosto 2015 fino alla naturale scadenza del mandato in corso.
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici - Art. 14 co.1 lett.c) d.lgs 33/2013
L'ulteriore documentazione di cui all'art. 14 c. 1 del D.Lgs. 33/2013 relativa alla Dott.ssa Carlà Daniela è pubblicata nello Storico Amministrazione Trasparente/Personale/Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice