Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Adempimenti nell'ambito del PNRR (Missione 5 - Inclusione e Coesione). Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Descrizione

Valutazione e ammissione a finanziamento dei progetti proposti dagli ambiti territoriali a valere sulle risorse del PNRR - Missione 5-
Con Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione europea - Next generation Eu. L’Avviso punta a favorire le attività di inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili e vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora. Nello specifico, la misura prevede interventi di: rafforzamento dei servizi a supporto delle famiglie in difficoltà; soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative rivolte alle persone anziane per garantire loro una vita autonoma e indipendente; servizi socio assistenziali domiciliari per favorire la deistituzionalizzazione; forme di sostegno agli operatori sociali per contrastare il fenomeno del burn out; iniziative di housing sociale di carattere sia temporaneo che definitivo.  
La dotazione finanziaria complessiva è pari a 1.450,6 milioni di euro. Le risorse sono stanziate per sette sub-investimenti/linee di attività:
a) quattro per l’Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili ((Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità  di famiglie e bambini) e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti;
b) una per l’Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità;
c) due per l’Investimento 1.3 - Housing temporaneo e Stazioni di posta (Centri servizi)per le persone senza dimora e in condizioni povertà estrema.
I destinatari sono gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), circa 600, e i Comuni singoli. Le Regioni e Province Autonome avranno un ruolo di coordinamento e di programmazione per lo sviluppo dei sistemi sociali territoriali in relazione ai Livelli Essenziali delle Prestazioni in ambito Sociale (LEPS) di livello nazionale e alla programmazione regionale. I progetti saranno realizzati dagli ATS che potranno aderire a ciascuna delle 7 linee di attività attraverso la presentazione di apposita domanda di ammissione per i progetti, per i quali, si chiede il finanziamento. 
Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241. Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale che ha adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022.

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
180 giorni

Riferimenti normativi

Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241. Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale che ha adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022.

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: n.a.

Strumenti di tutela

Tutti gli strumenti disciplinati dal Capo III della l. n. 241/1990 (nel corso del procedimento) - Accesso agli atti ai sensi della l. n. 241/1990 – Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (d.lgs n. 104/2010).
Recapiti e contatti
Via Veneto, 56 - 00187 Roma (RM)
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Centralino 0648161
P. IVA 80237250586
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