Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Adozione del II Piano nazionale per la non autosufficienza triennio 2022-2024 e riparto del Fondo per le non autosufficienze per triennio 2022-2024

Descrizione

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza Unificata,verrà adottato il II Piano nazionale per la non autosufficienza 2022- 2024 e il riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024. Il Piano nazionale per la non autosufficienza rappresenta l'atto di programmazione nazionale per lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, in confronto con le autonomie locali e consultazione delle parti sociali e del Terzo settore. Il Fondo per la non autosufficienza  per il triennio 2022-2024 è stato così ripartito: 822 milioni di euro per il 2022, 865,3 milioni di euro per il 2023 e 913,6 milioni di euro per il 2024. Il  Piano  di che trattasi, è stato predisposto entro il 30 giugno 2022 . Dopo aver superato l'approvazione  presso la Rete per la protezione e l'inclusione sociale e i Ministeri concertanti - il Ministro per la Disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e Finanze - è stato registrato dagli organi di controllo ed è stato pubblicato con DPCM 3 ottobre 2022,  sulla G.U. n. 294 del 17 dicembre 2022- Legge 234/2021 (legge di bilancio 2022)- art. 1 commi dal 159-al 171.

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
superiore a 90 giorni

Riferimenti normativi

 Legge 234/2021 (legge di bilancio 2022)- art. 1 commi dal 159-al 171.

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: n.a.

Strumenti di tutela

Tutti gli strumenti disciplinati dal Capo III della l. n. 241/1990 (nel corso del procedimento) - Accesso agli atti ai sensi della l. n. 241/1990 – Ricorsi amministrativi ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971.– Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (d.lgs n. 104/2010).Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (d.lgs. n. 104/2010).
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