Articolazione degli uffici

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 13 comma 1 lettere a, b, c, d

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. 


 

Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese

Il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in vigore dal 23 ottobre 2021, stabilisce le competenze della Direzione Generale:

a) promuove, sviluppa e sostiene le attività di interesse generale svolte dagli enti del terzo settore, anche in collaborazione con le Regioni e gli enti locali, con le imprese e gli enti di ricerca;
b) svolge le attività di competenza dell'ex Agenzia per il terzo settore come previsto dall'articolo 8, comma 23, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con  modificazioni, dalla legge  26 aprile 2012, n. 44;
c) cura la diffusione dell'informazione in materia di terzo settore;
c-bis) cura la tenuta del Registro unico nazionale del terzo settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in coordinamento con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e verifica il funzionamento del sistema di registrazione degli enti del terzo settore e del sistema dei controlli sugli stessi, di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
c-ter) rilascia le autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di controllo sugli enti del terzo settore, di cui all'articolo 93, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo n. 117 del 2017 e all'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;
d) vigila sull'Organismo nazionale di controllo sui Centri di servizio per il volontariato (ONC), sulla Fondazione Italia sociale e sugli enti di cui all'articolo 95, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
e) coordina le attività del Consiglio nazionale del terzo settore;
f) promuove e sviluppa le attività di sostegno all'impresa sociale - inclusa l'attuazione della normativa di riferimento - ed esercita, anche attraverso l'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017, la vigilanza sulle imprese sociali, ad esclusione di quelle aventi la forma di società cooperativa;
g) promuove, sviluppa e coordina le politiche, le iniziative e le attività di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale d'impresa e delle organizzazioni (CSR);
h) programma, sviluppa e attua le attività relative ai finanziamenti previsti dai Fondi strutturali comunitari per la realizzazione di iniziative e progetti di integrazione tra le politiche sociali e le politiche attive del lavoro;
i) svolge le attività riguardanti la corresponsione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato dai contribuenti alle organizzazione del terzo settore previste dalle normative vigenti, curando altresì i rapporti con l'Agenzia delle entrate;
l) cura per le materie di propria competenza le relazioni con organismi europei e internazionali, nel rispetto delle disposizioni indicate nel citato articolo 3, comma 2, lettera m)."

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