Articolazione degli uffici

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 13 comma 1 lettere a, b, c, d

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. 


 

Direzione generale delle politiche attive del lavoro

Il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in vigore dal 23 ottobre 2021, stabilisce le competenze della Direzione Generale:

a) provvede all'istruttoria per l'esercizio delle funzioni di indirizzo da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche attive per il lavoro e concernenti la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
b) cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;
c) garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;
d) provvede al monitoraggio e all'elaborazione dei dati concernenti le politiche occupazionali e del lavoro, ivi compresi quelli relativi alle attività degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero, in raccordo con l'Osservatorio per il mercato del lavoro di cui all'articolo 3, comma 2, lettera r-bis) e anche avvalendosi degli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (I.N.A.P.P.);
e) svolge funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro e di vigilanza sull'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;
f) supporta il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per l'espressione del parere preventivo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
g) gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la relazione biennale al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, l'attuazione della Banca dati sul collocamento mirato, fermo restando che il collocamento dei disabili e l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono conferiti all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015;
h) coordina, in raccordo con la Direzione generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, lo sviluppo, l'esercizio e la manutenzione del sistema informativo del Ministero in materia di politiche del lavoro, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche assicurando i flussi informativi con altri soggetti istituzionali;
i) coordina la materia degli incentivi all'occupazione;
l) attua gli interventi di competenza del Ministero in materia di autoimprenditorialità ed autoimpiego ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;
m) svolge gli adempimenti in materia di aiuti di Stato alla formazione e all'occupazione, nell'ambito delle politiche attive e di quelle volte all'occupabilità del capitale umano;
n) vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;
o) promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;
p) autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
q) provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;
r) ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;
s) attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;
t) cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;
u) svolge le funzioni dell'autorità di audit dei Fondi strutturali e di investimento europei per i programmi operativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;
v) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza".

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Telefono: 06.4683.5800
Indirizzo: Via Flavia, 6, Roma, Città metropolitana di Roma Capitale, 00187, Lazio, Italia

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